News sul nuovo Codice della strada
- Redazione
- 8 mar 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Le quattro principali novità del prossimo codice della strada.

In arrivo il nuovo Codice della strada voluto dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Il disegno legge e gli emendamenti sono in discussione in Parlamento. Come indica l’analisi tecnica dell’Asaps (Amici Polstrada), per combattere la guida sotto l’effetto di droghe, si includono gli accertamenti fra quelli per i quali è consentito agli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti. Questa è la prima delle quattro novità principali: ok ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti medesimi.
Seconda novità: ci sarà la possibilità per gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo sia in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di stupefacenti, di effettuare direttamente sul luogo del controllo stradale un prelievo di liquido salivare del guidatore.
Terzo: arriverà l’alcolock, ossia il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. Nel dettaglio, i titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68 possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese l’alcolock.
Riforma importante anche per la mini sospensione immediata della patente: sul posto, da parte delle forze di polizia. In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l’applicazione delle ulteriori sanzioni accessorie, senza che debba intervenire il Prefetto. Stop della licenza di 7 o 14 giorni (il doppio se si provoca un sinistro stradale) per l’ipotesi in cui, al momento dell’accertamento dell’illecito, risulti che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti.
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