Ricorsi e multe annullate. Gli autovelox devono essere tarati almeno una volta l'anno.
No agli abusi degli strumenti per la rilevazione automatica delle infrazioni: la Cassazione difende due volte gli automobilisti in questo inizio d’anno. Con sentenza 2279/2023, i giudici ricordano come i Comuni debbano tarare gli autovelox almeno una volta l’anno, anche se non è necessario indicare nel verbale gli estremi del certificato di verifica della taratura . Infatti, per dare effettività ai meccanismi repressivi delle violazioni ai limiti di velocità , serve il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura: un po’ come una bilancia che misura il peso di un bene da comprare.
Il motivo? L’autovelox è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.
La multa appioppata con autovelox non tarato, o tarato da meno di un anno, è annullabile: basta un ricorso gratuito al Prefetto della zona dov’è avvenuta la presunta infrazione.
Con una seconda sentenza, la 5078/2023, la Cassazione stabilisce poi che gli autovelox possono essere installati su strade a scorrimento veloce solo se davvero quei percorsi rispettano il Codice della Strada: serve uno spartitraffico, non basta una linea bianca divisoria. La strada dev’essere a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate.
In quanto invece a un’ultima questione delicata, i proventi degli autovelox, le multe sono valide anche se le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in appalto dai Comuni a società private. Se l’ente locale paga alla ditta privata un corrispettivo dei proventi delle sanzioni, questo non inficia la validità delle contravvenzioni (Cassazione, 28719/2022). La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante. Motivo: le violazioni devono essere accertate dalla Polizia Municipale.
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